Decreto Crisi d’impresa: quali sono gli obblighi
Crisi d’impresa, la nuova normativa riscrive le regole, e
adeguarsi è importante per non rischiare sanzioni. La parola chiave è “monitoraggio”.
Il testo entrato in vigore a inizio anno (decreto legislativo n.14/2019) è,
infatti, un ripensamento globale della materia, basato sulla più recente
letteratura aziendale.
Gli studi hanno mostrato con chiarezza che intervenire
tempestivamente permette di aumentare drasticamente le possibilità di “rimettersi
in carreggiata” e riprendere la normale attività economica.
Le nuove norme prevedono che le aziende debbano dotarsi di
strumenti di rilevazione precoce dei segnali di crisi e, in casi conclamati,
privilegia procedure alternative a quelle dell’esecuzione giudiziale.
Società piccole vs grandi: cosa cambia con la riforma
Ma chi sono i destinatari del decreto “Crisi d’impresa” e
come cambiano le regole del gioco? Vediamolo insieme.
Il decreto riguarda tutte le società e le cooperative, che
sono, da una parte, tenute a dotarsi di un assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adeguato; dall’altra, ad attivarsi prontamente per
la risoluzione della crisi. Esiste però
una fondamentale differenza tra imprese piccole e imprese di dimensioni più
grandi.
Nelle aziende piccole la responsabilità è in capo
all’imprenditore.
Nelle aziende più grandi è, invece, in capo agli organi di
controllo. Ma la recente norma stringe i parametri a partire dai quali scatta
l’obbligo di istituirli.
Per la precisione, sono comprese tutte le società a
responsabilità limitata e le cooperative, quando negli ultimi due esercizi
consecutivi precedenti è stato superato almeno uno dei seguenti tre limiti:
1)
Il totale dell’attivo dello stato patrimoniale è
maggiore di 2 milioni di euro
2)
I ricavi delle vendite e delle prestazioni
superano i 2 milioni di euro
3)
I dipendenti occupati in media durante
l’esercizio superano le 10 unità
Prima della riforma, le soglie erano molto più alte (rispettivamente
4,4 milioni di attivo, 8,8 milioni ricavi, 50 dipendenti).
Le S.r.l. e le cooperative che rientrano in questi parametri
sono quindi obbligate a nominare l’organo di controllo (sindaco unico o
collegio sindacale), un revisore contabile o affidare l’incarico a una società
di revisione.
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o revisore
della nuova legge fallimentare si determina partendo dagli esercizi 2017 2018.
L’obbligo, invece, cessa quando per tre esercizi consecutivi
non è superato alcuno dei suddetti limiti.
Naturalmente, laddove necessario, S.r.l. e cooperative
saranno chiamate a modificare statuti o atti costitutivi adeguandoli ai nuovi
obblighi.
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