Decreto Crisi d’impresa: quali sono gli obblighi


Crisi d’impresa, la nuova normativa riscrive le regole, e adeguarsi è importante per non rischiare sanzioni. La parola chiave è “monitoraggio”. Il testo entrato in vigore a inizio anno (decreto legislativo n.14/2019) è, infatti, un ripensamento globale della materia, basato sulla più recente letteratura aziendale.

Gli studi hanno mostrato con chiarezza che intervenire tempestivamente permette di aumentare drasticamente le possibilità di “rimettersi in carreggiata” e riprendere la normale attività economica.

Le nuove norme prevedono che le aziende debbano dotarsi di strumenti di rilevazione precoce dei segnali di crisi e, in casi conclamati, privilegia procedure alternative a quelle dell’esecuzione giudiziale.

Società piccole vs grandi: cosa cambia con la riforma

Ma chi sono i destinatari del decreto “Crisi d’impresa” e come cambiano le regole del gioco? Vediamolo insieme.

Il decreto riguarda tutte le società e le cooperative, che sono, da una parte, tenute a dotarsi di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato; dall’altra, ad attivarsi prontamente per la risoluzione della crisi. Esiste però una fondamentale differenza tra imprese piccole e imprese di dimensioni più grandi.

Nelle aziende piccole la responsabilità è in capo all’imprenditore.

Nelle aziende più grandi è, invece, in capo agli organi di controllo. Ma la recente norma stringe i parametri a partire dai quali scatta l’obbligo di istituirli.

Per la precisione, sono comprese tutte le società a responsabilità limitata e le cooperative, quando negli ultimi due esercizi consecutivi precedenti è stato superato almeno uno dei seguenti tre limiti:

1) Il totale dell’attivo dello stato patrimoniale è maggiore di 2 milioni di euro

2) I ricavi delle vendite e delle prestazioni superano i 2 milioni di euro

3) I dipendenti occupati in media durante l’esercizio superano le 10 unità

Prima della riforma, le soglie erano molto più alte (rispettivamente 4,4 milioni di attivo, 8,8 milioni ricavi, 50 dipendenti).

Le S.r.l. e le cooperative che rientrano in questi parametri sono quindi obbligate a nominare l’organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale), un revisore contabile o affidare l’incarico a una società di revisione.

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o revisore della nuova legge fallimentare si determina partendo dagli esercizi 2017 2018.

L’obbligo, invece, cessa quando per tre esercizi consecutivi non è superato alcuno dei suddetti limiti.

Naturalmente, laddove necessario, S.r.l. e cooperative saranno chiamate a modificare statuti o atti costitutivi adeguandoli ai nuovi obblighi.

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