Come vanno assolti gli obblighi


Il nuovo Codice delle crisi di impresa entrato in vigore a marzo (decreto legislativo 14/2019) cambia radicalmente la prospettiva della legge fallimentare del 1942.

Se fino a pochi mesi fa alle crisi si reagiva, oggi l’articolato impone che le difficoltà siano diagnosticate sul nascere, per evitare che montino e si attivi un’escalation che può terminare con la liquidazione giudiziale dell’azienda. La riforma lascia all’imprenditore e agli organi di controllo aziendali l’obbligo di intercettare segnali di difficoltà.

La segnalazione diventa obbligatoria (a pena di rilevanti conseguenze) in presenza di alcuni indicatori anomali. La discussione sulla riforma si è aperta immediatamente. Comprensibilmente, data la delicatezza del tema.

Gli indicatori previsti dalla legge

Vediamo brevemente i parametri individuati dal testo e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili (Odcec), chiamato in causa dal decreto e cui corre l’obbligo di rivedere indici e soglie con cadenza almeno triennale.

In quella che è una scala gerarchica dei potenziali segnali di allarme, il primo indice individuato è la rilevazione di patrimonio netto negativo. Se non interviene una ricapitalizzazione, scatta la ragionevole presunzione dello stato di crisi.

La verifica cui sono tenuti gli organi amministrativi procede con il Dscr (Debt service coverage ratio): l’indice descrive la capacità di produrre redditi tali da far fronte ai debiti prevedibili in un dato periodo di tempo, in questo caso sei mesi. Se il valore rilevato è inferiore a uno, l’azienda potrebbe trovarsi in cattive acque. Fin qui l’articolo 13 del decreto.

Qualora il Dcsr non fosse disponibile o venisse ritenuto non sufficientemente affidabile, si passa a valutare una serie di cinque ulteriori indici messi a punto dall’Odcec: sostenibilità degli oneri finanziari in rapporto al fatturato, indice di adeguatezza patrimoniale, indice di ritorno liquido dell’attivo, indice di liquidità in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine e indice di indebitamento previdenziale e tributario.

Le soglie previste sono differenti a seconda dei settori di attività dell’impresa, e, per presumere ragionevolmente lo stato di crisi, sarà necessario superarle tutte e cinque.

L’atteggiamento dei commercialisti è stato prudente, sulla base del ragionamento che è meglio un falso negativo rispetto a un sistema troppo sensibile in grado di mandare in tilt l’OCRI (ingolfandolo di segnalazioni), e a monte l’intera riforma, intesa a migliorare il sistema economico nel suo complesso e non ad aggiungere ulteriore, inutile, burocrazia.

L’articolo 13 del decreto menziona, infine, altri due indicatori: ritardi nei pagamenti reiterati e significativi e assenza delle prospettive di continuità per l’esercizio in corso per cause diverse da probabili insolvenze. Si tratta, nell’ultimo caso, di un criterio marcatamente qualitativo. Una casistica potrebbe comprendere insanabili dissidi all’interno della compagine azionaria, ma anche la perdita di mercati e clienti fondamentali, la comparsa di concorrenti di grande successo e, ovviamente l’intenzione di liquidare l’azienda.

Come evitare di farsi sorprendere dalla crisi?

Il nuovo codice impone già da marzo a tutte le imprese di provvedere a dotarsi di strumenti e piattaforme adeguate a intercettare in maniera precoce i segnali di crisi.

Come MF NOCRISI, piattaforma cloud di presidio, intercettazione e allerta degli indizi e degli indicatori di una possibile crisi aziendale. MF NOCRISI ti aiuta ad assolvere in modo semplice e automatico ai controlli previsti dalla norma. In più, si integra perfettamente con MF CENTRALE RISK, l’innovativo strumento per il monitoraggio dei dati in Centrale Rischi e il miglioramento del proprio standing bancario. Un’accoppiata indispensabile per l’imprenditore, il direttore finanziario, il commercialista.

Clicca qui sotto per scoprire cosa può fare MF NOCRISI per la tua azienda!