Centrale Rischi, Italia tra le migliori d'Europa
Nel 2010 è stato siglato un Memorandum
of Understanding tra le Banche Centrali 14 paesi membri dell’Unione, per
scambiare dati sui Clienti Affidati dalle singole Banche dei singoli paesi, così
da integrare le rilevazioni delle Centrale dei Rischi Nazionali. Banca d’Italia
aderisce a questo scambio.
Lo scopo di un sistema di centralizzazione (e rilevazione) dei rischi creditizi, nazionale ed Europeo, è
mitigare il rischio sul singolo affidato ovvero a livello superiore mitigare il
rischio sul singolo intermediario finanziario e salendo ancora di livello sul
singolo paese sino a giungere all’Eurositema. Scongiurare turbolenze anche
transnazionali, ridurre adverse selection (asimmetrie informative che
distorcono il mercato), disincentivare il moral hazard (ledere gli interessi
della controparte, dopo la stipulazione del contratto). Lo strumento è volto ad
agevolare la clientela più meritevole, rendere gli intermediari più efficienti nell’impiego delle
risorse migliorando la qualità dei portafogli. Per
il sistema, migliorare i livelli di concorrenza, efficienza e stabilità.
Ecco quindi che termini come : Incagli (temporanea impossibilità di
adempiere alle proprie obbligazioni) che
loro volta si distinguevano tra: oggettivi, se scaduti e/o sconfinanti da più di 90 gg e soggettivi, sulla base di valutazioni
della banca anche relative a posizioni sconfinanti da meno di 90gg; oppure Crediti Ristrutturati (crediti per i quali sono stese fatte
delle concessioni, moratorie o allungamenti, che hanno comportato una perdita
economica per la banca) sono divenuti termini che “bancari”, oramai entrati
nella nostra quotidianità.
Con l’attenzione che distingue
gli organi di vigilanza dal 2015 però, si è cambiato il modo “di ragionare” volendo
adottare classificazioni di maggior dettaglio, sempre nell’interesse dell’Eurosistema.
In alternativa agli incagli e ristrutturati, sono apparsi termini come: Inadempimenti probabili (non
necessariamente già inadempienti) detti Unlikely
to pay, Forborne (anch’essi non
necessariamente già inadempienti), che sono di esclusiva valutazione
discrezionale del Banchiere, rilevabili
solo dall’organo di vigilanza ovvero a livello aggregato dai bilanci
d’esercizio delle banche. Si riferiscono a quegli affidamenti (rischi per la
banca) che vengono valutati come possibilmente “critici” nel futuro. Sta
nell’abilità dal Banchiere perimetrarli, governarli, nell’interesse delle masse
raccolte ed impiegate.
Afferenti
alla famiglia dei NPL Non Performing Loans, troviamo termini come Crediti scaduti o sconfinanti da più di 90
gg detti Past due le Sofferenze (non transitoria possibilità
di adempiere alle proprie obbligazioni). Di contralto sono apparsi nella nostra
quotidianità anche i crediti in Bonis, crediti non scaduti e\o scaduti o
sconfinanti da meno di 90 gg. Entrambe le due macro categorie, NPL e Bonis, sono
invece dati oggettivi e rilevabili da “CR”. La Centrale Rischi della Banca
d’Italia, o quella delle altre Banche Centrali dei singoli paesi.
Sulle scelte
di casa nostra, anche questa, la CR offerta da Banca d’Italia all’interessato,
ha oggettivamente una trasparenza che altri cittadini europei o altri
intermediari finanziario potrebbero invidiarci.
Basta girare
un po’ su internet, entrando nella varia centrali rischi nazionali: Germania,
Francia, ed Italia per restare nella UE, per riscontrare differenti informazioni
fornite dalle singole Banche Centrali al sistema, il loro, quello del loro
paese.
In Germania
per esempio le rilevazioni avvengono trimestralmente e sopra il milione di euro.
In Francia,
alla quale potremmo ricondurre le basi dell’attuale valido strumento di
rilevazione ei crediti, il limite di segnalazione è notevolmente inferiore rispetto
la Germania 25.000€ e gli aggiornamenti delle rilevazioni avvengono mensilmente.
Tuttavia non vengono che rilasciate le informazioni aggregate, non solo che
alle banche affidanti, o a quelle qui il potenziale prenditore ha richiesto un
affidamento, ma anche all’interessato.
In Italia le
rilevazioni avvengono mensilmente, con una sogli di 30.000 (esclusa per le
sofferenze) ed è dato modo, al diretto interessato di accedere gratuitamente
alle informazioni che lo riguardano. Inoltre le informazioni fornite
all’interessato riportano le rilevazioni dettagliate per singolo Ente
Segnalante.
La scelta
del C.I.C.R. del 1962 poi ripresa dal Ministero del Tesoro per giungere infine
a Banca d’Italia(http://www.tesoro.it/ministero/comitati/CICR/docum...)
di
monitorare i crediti, anche sulla base di esperienze partite prima in altri
paesi esteri, ci da modo oggi di constatare la lungimiranza di allora per oggi
assunta. Quando l’economia iniziava il suo boom e le imprese iniziavano ad
accedere sempre più ai capitali di terzi, i finanziamenti e lungimiranti i nostri
padri hanno posto le basi per l’attuale Centrale Rischi con il servizio accentrato di informazione sui
rischi bancari che oggi tra tutte è quella che restituisce maggiori
informazioni al soggetto rilevato.
E’ importante per un imprenditore conoscere e presidiare la propria reputazione bancaria, che esprime la propria “cr”, e tramite Banca d’Italia gratuitamente è possibile accedere ai dati della vostra società, e visto che il mercato lo richiede sono apparsi operatori che facilitano l’interpretazione delle informazioni contenute nel fascicolo offerto da Bdi. MF Centralerisk è uno di questi.
Le
seguenti tabelle semplificano l’articolata normativa:
ultima classificazione precedente al 2015
Tale classificazione viene comunicata
dalle banche domestiche alla Banca d’Italia tramite i dati che mensilmente
queste sono chiamate a fornire a mezzo Matrice dei conti e devono essere
contenute nei Bilanci di esercizio degli istituti chiaramente come aggregati
omogenei.
Una rielaborazione di questa
matrice genera la base “importi” dei flussi di ritorno della CR che Banca
d’Italia restituisce agli intermediari e ai soggetti segnalati. Queste
informazioni tuttavia non riguardano gli aspetti valutativi “soggettivi”
(inadempimenti probabili) o “discrezionali” (forborne) che rimangono patrimonio
dell’autorità di vigilanza e non vengono comunicati agli intermediari ed ai
soggetti segnalati.