Centrale Rischi, Italia tra le migliori d'Europa

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Nel 2010 è stato siglato un Memorandum of Understanding tra le Banche Centrali 14 paesi membri dell’Unione, per scambiare dati sui Clienti Affidati dalle singole Banche dei singoli paesi, così da integrare le rilevazioni delle Centrale dei Rischi Nazionali. Banca d’Italia aderisce a questo scambio.

Lo scopo di un sistema di centralizzazione (e rilevazione) dei rischi creditizi, nazionale ed Europeo, è mitigare il rischio sul singolo affidato ovvero a livello superiore mitigare il rischio sul singolo intermediario finanziario e salendo ancora di livello sul singolo paese sino a giungere all’Eurositema. Scongiurare turbolenze anche transnazionali, ridurre adverse selection (asimmetrie informative che distorcono il mercato), disincentivare il moral hazard (ledere gli interessi della controparte, dopo la stipulazione del contratto). Lo strumento è volto ad agevolare la clientela più meritevole, rendere gli intermediari più efficienti nell’impiego delle risorse migliorando la qualità dei portafogli. Per il sistema, migliorare i livelli di concorrenza, efficienza e stabilità.

Ecco quindi che termini come : Incagli (temporanea impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni) che loro volta si distinguevano tra: oggettivi, se scaduti e/o sconfinanti da più di 90 gg e soggettivi, sulla base di valutazioni della banca anche relative a posizioni sconfinanti da meno di 90gg; oppure Crediti Ristrutturati (crediti per i quali sono stese fatte delle concessioni, moratorie o allungamenti, che hanno comportato una perdita economica per la banca) sono divenuti termini che “bancari”, oramai entrati nella nostra quotidianità.

Con l’attenzione che distingue gli organi di vigilanza dal 2015 però, si è cambiato il modo “di ragionare” volendo adottare classificazioni di maggior dettaglio, sempre nell’interesse dell’Eurosistema. In alternativa agli incagli e ristrutturati, sono apparsi termini come: Inadempimenti probabili (non necessariamente già inadempienti) detti Unlikely to pay, Forborne (anch’essi non necessariamente già inadempienti), che sono di esclusiva valutazione discrezionale del Banchiere, rilevabili solo dall’organo di vigilanza ovvero a livello aggregato dai bilanci d’esercizio delle banche. Si riferiscono a quegli affidamenti (rischi per la banca) che vengono valutati come possibilmente “critici” nel futuro. Sta nell’abilità dal Banchiere perimetrarli, governarli, nell’interesse delle masse raccolte ed impiegate.

Afferenti alla famiglia dei NPL Non Performing Loans, troviamo termini come Crediti scaduti o sconfinanti da più di 90 gg detti Past due le Sofferenze (non transitoria possibilità di adempiere alle proprie obbligazioni). Di contralto sono apparsi nella nostra quotidianità anche i crediti in Bonis, crediti non scaduti e\o scaduti o sconfinanti da meno di 90 gg. Entrambe le due macro categorie, NPL e Bonis, sono invece dati oggettivi e rilevabili da “CR”. La Centrale Rischi della Banca d’Italia, o quella delle altre Banche Centrali dei singoli paesi.

Sulle scelte di casa nostra, anche questa, la CR offerta da Banca d’Italia all’interessato, ha oggettivamente una trasparenza che altri cittadini europei o altri intermediari finanziario potrebbero invidiarci.

Basta girare un po’ su internet, entrando nella varia centrali rischi nazionali: Germania, Francia, ed Italia per restare nella UE, per riscontrare differenti informazioni fornite dalle singole Banche Centrali al sistema, il loro, quello del loro paese.

In Germania per esempio le rilevazioni avvengono trimestralmente e sopra il milione di euro.

In Francia, alla quale potremmo ricondurre le basi dell’attuale valido strumento di rilevazione ei crediti, il limite di segnalazione è notevolmente inferiore rispetto la Germania 25.000€ e gli aggiornamenti delle rilevazioni avvengono mensilmente. Tuttavia non vengono che rilasciate le informazioni aggregate, non solo che alle banche affidanti, o a quelle qui il potenziale prenditore ha richiesto un affidamento, ma anche all’interessato.

In Italia le rilevazioni avvengono mensilmente, con una sogli di 30.000 (esclusa per le sofferenze) ed è dato modo, al diretto interessato di accedere gratuitamente alle informazioni che lo riguardano. Inoltre le informazioni fornite all’interessato riportano le rilevazioni dettagliate per singolo Ente Segnalante.

La scelta del C.I.C.R. del 1962 poi ripresa dal Ministero del Tesoro per giungere infine a Banca d’Italia(http://www.tesoro.it/ministero/comitati/CICR/docum...)

di monitorare i crediti, anche sulla base di esperienze partite prima in altri paesi esteri, ci da modo oggi di constatare la lungimiranza di allora per oggi assunta. Quando l’economia iniziava il suo boom e le imprese iniziavano ad accedere sempre più ai capitali di terzi, i finanziamenti e lungimiranti i nostri padri hanno posto le basi per l’attuale Centrale Rischi con il servizio accentrato di informazione sui rischi bancari che oggi tra tutte è quella che restituisce maggiori informazioni al soggetto rilevato.

E’ importante per un imprenditore conoscere e presidiare la propria reputazione bancaria, che esprime la propria “cr”, e tramite Banca d’Italia gratuitamente è possibile accedere ai dati della vostra società, e visto che il mercato lo richiede sono apparsi operatori che facilitano l’interpretazione delle informazioni contenute nel fascicolo offerto da Bdi. MF Centralerisk è uno di questi.


Le seguenti tabelle semplificano l’articolata normativa:

ultima classificazione precedente al 2015


Tale classificazione viene comunicata dalle banche domestiche alla Banca d’Italia tramite i dati che mensilmente queste sono chiamate a fornire a mezzo Matrice dei conti e devono essere contenute nei Bilanci di esercizio degli istituti chiaramente come aggregati omogenei.

Una rielaborazione di questa matrice genera la base “importi” dei flussi di ritorno della CR che Banca d’Italia restituisce agli intermediari e ai soggetti segnalati. Queste informazioni tuttavia non riguardano gli aspetti valutativi “soggettivi” (inadempimenti probabili) o “discrezionali” (forborne) che rimangono patrimonio dell’autorità di vigilanza e non vengono comunicati agli intermediari ed ai soggetti segnalati.